Art. 156 · Pubblicità

Art. 156

Pubblicità

In vigore dal 25 nov 2009
Pubblicità Le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro possono fare pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino le norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.
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