Art. 154
Notifica e approvazione preventive
In vigore dal 25 nov 2009
Notifica e approvazione preventive
1. Lo Stato membro ospitante non adotta disposizioni che prevedano l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, o nel caso dell’assicurazione vita, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri documenti che l’impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti.
2. Al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni nazionali sui contratti di assicurazione, lo Stato membro ospitante esige unicamente da ogni impresa di assicurazione che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative la comunicazione non sistematica delle condizioni e di altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione costituisca per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio della sua attività.
3. Lo Stato membro ospitante mantiene in vigore o introduce la notifica preventiva o l’approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.
Storico versioni
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