Art. 155
Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
In vigore dal 25 nov 2009
Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
1. Se le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante constatano che un’impresa di assicurazione che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l’impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.
2. Se l’impresa di assicurazione non ottempera all’invito, le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adottano senza indugio tutte le opportune misure affinché l’impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare.
Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante le misure adottate.
3. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate o mancanti, l’impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, possono adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante.
Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare alle imprese di assicurazione gli atti necessari in relazione a dette misure.
4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire o reprimere le irregolarità commesse sul loro territorio. Detto potere implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.
5. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.
6. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità di vigilanza di detto Stato membro possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative nazionali previste per l’infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.
7. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 2 a 6 che comportino restrizioni all’esercizio dell’attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all’impresa di assicurazione interessata.
8. Le imprese di assicurazione presentano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante su loro richiesta tutti i documenti ad esse richiesti ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 7, nella misura in cui tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede in detto Stato membro.
9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero e il tipo di casi in cui vi sia stato un rifiuto ai sensi degli e in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.
Sulla base di dette informazioni la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali ogni due anni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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