Art. 158

Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di riassicurazione

In vigore dal 25 nov 2009
Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di riassicurazione 1.   Le autorità di vigilanza di uno Stato membro che accertino l’inosservanza da parte di un’impresa di riassicurazione operante sul territorio di quello Stato membro tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, delle disposizioni di legge ivi vigenti e ad essa applicabili, invitano l’impresa di riassicurazione a porre fine a tale situazione irregolare. Nel contempo, informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine. 2.   Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate, l’impresa di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di riassicurazione di stipulare nuovi contratti di riassicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante. Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare alle imprese di riassicurazione gli atti necessari in relazione a dette misure. 3.   Le misure prese a norma dei paragrafi 1 e 2 che comportino sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività riassicurativa sono debitamente motivate e notificate all’impresa di riassicurazione interessata.
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Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di riassicurazione (Art. 158 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo