Art. 160

Liquidazione di imprese di assicurazione

In vigore dal 25 nov 2009
Liquidazione di imprese di assicurazione In caso di liquidazione di un’impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.
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Liquidazione di imprese di assicurazione (Art. 160 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo