Art. 161

Liquidazione di imprese di riassicurazione

In vigore dal 25 nov 2009
Liquidazione di imprese di riassicurazione In caso di liquidazione di un’impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione di tale impresa.
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Liquidazione di imprese di riassicurazione (Art. 161 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo