Art. 157
Imposte sui premi
In vigore dal 25 nov 2009
Imposte sui premi
1. Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è situato o nello Stato membro dell’impegno.
Ai fini del primo comma, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, sono considerati un rischio situato in tale Stato membro, anche se l’immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.
Nel caso della Spagna, un contratto di assicurazione è altresì soggetto ai gravami legalmente fissati a favore dell’organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in tale Stato membro.
2. La legge applicabile al contratto a norma dell’ della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 593/2008 non incide sul regime fiscale applicabile.
3. Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che coprono rischi o assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1.
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