Art. 131

Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del requisito patrimoniale minimo

In vigore dal 25 nov 2009
Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del requisito patrimoniale minimo In deroga agli , le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 ottobre 2012, rispettano il margine di solvibilità richiesto di cui all’ della direttiva 2002/83/CE, all’articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE o rispettivamente all’ o 39 della direttiva 2005/68/CE, ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il requisito patrimoniale minimo, si conformano all’ entro il 31 ottobre 2013. Se l’impresa in questione non si conforma all’ entro la data di cui al primo comma, la sua autorizzazione è revocata nel rispetto delle procedure applicabili previste dalla legislazione nazionale.
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Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del requisito patrimoniale minimo (Art. 131 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo