Art. 130

Misure di attuazione

In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione La Commissione adotta misure di attuazione che specificano le modalità per il calcolo del requisito patrimoniale minimo di cui agli . Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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