Art. 128

Disposizioni generali

In vigore dal 25 nov 2009
Disposizioni generali Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2009:138:oj#art-128

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Disposizioni generali (Art. 128 Direttiva (UE) 2009/138) — Testo vigente | Portale Normativo