Art. 127
Misure di attuazione
In vigore dal 25 nov 2009
Misure di attuazione
Per garantire un’impostazione armonizzata in materia di uso dei modelli interni in tutta la Comunità e per migliorare la valutazione del profilo di rischio e la gestione dell’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, la Commissione adotta misure di attuazione degli articoli da 120 a 126.
Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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