Art. 133
Libertà di investimento
In vigore dal 25 nov 2009
Libertà di investimento
1. Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di investire in determinate categorie di attività.
2. Gli Stati membri non sottopongono le decisioni di investimento dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione ovvero del suo gestore di investimenti ad alcun obbligo di approvazione preventiva o di notifica sistematica.
3. Il presente articolo non pregiudica i requisiti stabiliti dagli Stati membri per limitare i tipi di attività o i valori di riferimento a cui possono essere collegate le prestazioni. Tutte queste norme si applicano soltanto nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato da un contraente che sia una persona fisica e non sono più restrittive di quelle stabilite dalla direttiva 85/611/CEE.
Storico versioni
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