Art. 34
In vigore dal 16 dic 2008
1. Nelle situazioni di cui all', paragrafo 1, i prodotti sottoposti ad accisa circolano tra i territori dei diversi Stati membri sotto scorta di un documento di accompagnamento contenente gli elementi essenziali del documento di cui all', paragrafo 1.
La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, misure che stabiliscano la forma e il contenuto del documento di accompagnamento.
2. Le persone di cui all', paragrafo 3, rispettano i seguenti obblighi:
a)
prima che le merci siano spedite, presentare una dichiarazione alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione e fornire una garanzia per il pagamento dell'accisa;
b)
pagare l'accisa dello Stato membro di destinazione secondo la procedura stabilita da tale Stato membro;
c)
acconsentire a ogni verifica che permetta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione di assicurarsi che i prodotti sottoposti ad accisa siano stati effettivamente ricevuti e che l'accisa esigibile sugli stessi sia stata pagata.
Lo Stato membro di destinazione può, nelle situazioni e alle condizioni da esso stabilite, semplificare o accordare una deroga dagli obblighi di cui alla lettera a). In tal caso esso ne informa la Commissione, la quale informa gli altri Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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