Art. 29

In vigore dal 16 dic 2008
1.   La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, misure intese a determinare: a) la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa; b) le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a); c) la struttura dei documenti cartacei di cui agli . 2.   Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli .
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Art. 29 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo