Art. 29
In vigore dal 16 dic 2008
1. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, misure intese a determinare:
a)
la struttura e il contenuto dei messaggi che devono essere scambiati ai fini degli articoli da 21 a 25 tra i soggetti e le autorità competenti interessate dalla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa;
b)
le norme e procedure relative agli scambi di messaggi di cui alla lettera a);
c)
la struttura dei documenti cartacei di cui agli .
2. Ciascuno Stato membro determina le situazioni in cui il sistema informatizzato può essere considerato indisponibile e le norme e procedure da seguire in dette situazioni ai fini e in conformità degli .
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:118:oj#art-29