Art. 26

In vigore dal 16 dic 2008
1.   In deroga all', paragrafo 1, se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore può avviare la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa a condizione che: a) i prodotti siano accompagnati da un documento cartaceo contenente gli stessi dati della bozza di documento amministrativo elettronico di cui all', paragrafo 2; b) informi le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima dell'inizio della circolazione. Lo Stato membro di spedizione può altresì richiedere una copia del documento di cui alla lettera a), la verifica dei dati contenuti in tale copia e, se l'indisponibilità è imputabile allo speditore, informazioni adeguate sulle ragioni di tale indisponibilità prima dell'inizio della circolazione. 2.   Una volta che il sistema è nuovamente disponibile, lo speditore presenta una bozza di documento amministrativo elettronico, ai sensi dell', paragrafo 2. Non appena i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico sono convalidati, conformemente all', paragrafo 3, tale documento sostituisce il documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. L’, paragrafi 4 e 5, e gli si applicano in quanto compatibili. 3.   Finché i dati figuranti sul documento amministrativo elettronico non sono convalidati, la circolazione è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa sotto la scorta del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a). 4.   Una copia del documento cartaceo di cui al paragrafo 1, lettera a), è conservata dallo speditore a riprova della sua contabilità. 5.   Se il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di spedizione, lo speditore comunica le informazioni di cui all', paragrafo 8, o all' mediante mezzi di comunicazione alternativi. A tal fine informa le autorità competenti dello Stato membro di spedizione prima che abbia inizio il cambiamento di destinazione o il frazionamento della circolazione. I paragrafi da 2 a 4 del presente articolo si applicano in quanto compatibili.
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Art. 26 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo