Art. 27
In vigore dal 16 dic 2008
1. Quando, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all', paragrafo 2, la nota di ricevimento di cui all', paragrafo 1, non può essere presentata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa entro il termine di cui a tale articolo, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di destinazione o perché, nella situazione di cui all', paragrafo 1, le procedure di cui all', paragrafo 2, non sono ancora state completate, il destinatario presenta alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, salvo in casi debitamente giustificati, un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di ricevimento e attestante la conclusione della circolazione.
Fatto salvo il caso in cui il destinatario sia in grado di presentare la nota di ricevimento di cui all', paragrafo 1, in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione inviano una copia del documento cartaceo di cui al primo comma alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione, che la trasmettono allo speditore o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di destinazione o non appena le procedure di cui all', paragrafo 2, sono completate, il destinatario presenta una nota di ricevimento conformemente all', paragrafo 1. I paragrafi 3 e 4 dell' si applicano in quanto compatibili.
2. Quando, nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), la nota di esportazione di cui all', paragrafo 1, non può essere compilata alla conclusione della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, o perché il sistema informatizzato è indisponibile nello Stato membro di esportazione, o perché, nella situazione di cui all', paragrafo 1, le procedure di cui all', paragrafo 2, non sono state ancora completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione un documento cartaceo contenente gli stessi dati della nota di esportazione e attestante la conclusione della circolazione, fatto salvo il caso in cui la nota di esportazione di cui all', paragrafo 1, possa essere compilata in tempi brevi mediante il sistema informatizzato, o in casi debitamente giustificati.
Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inviano allo speditore una copia del documento cartaceo di cui al primo comma o la tengono a sua disposizione.
Non appena il sistema informatizzato è nuovamente disponibile nello Stato membro di esportazione o non appena le procedure di cui all', paragrafo 2, sono completate, le autorità competenti dello Stato membro di esportazione inviano una nota di esportazione conformemente all', paragrafo 1. I paragrafi 2 e 3 dell' si applicano in quanto compatibili.
Storico versioni
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