Art. 24

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Al momento del ricevimento dei prodotti sottoposti ad accisa presso una delle destinazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii), o iv), o all', paragrafo 2, il destinatario presenta senza indugio e non oltre cinque giorni lavorativi dopo la conclusione della circolazione, ad eccezione dei casi riconosciuti come debitamente giustificati dalle autorità competenti, mediante il sistema informatizzato, una nota relativa al ricevimento dei prodotti («nota di ricevimento»). 2.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione determinano le modalità di presentazione della nota di ricevimento dei prodotti da parte dei destinatari di cui all', paragrafo 1. 3.   Le autorità competenti dello Stato membro di destinazione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella nota di ricevimento. Se tali dati non sono validi, il destinatario ne è informato senza indugio. Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di destinazione confermano al destinatario la registrazione della nota di ricevimento e la inviano alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione. 4.   Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano la nota di ricevimento allo speditore. Se il luogo di spedizione e quello di destinazione sono situati nello stesso Stato membro, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano la nota di ricevimento direttamente allo speditore.
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Art. 24 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo