Art. 21
In vigore dal 16 dic 2008
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa è considerata aver luogo in regime di sospensione dall'accisa soltanto se ha luogo sotto la scorta di un documento amministrativo elettronico in conformità della procedura di cui ai paragrafi 2 e 3.
2. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, lo speditore presenta alle autorità competenti dello Stato membro di spedizione una bozza di documento amministrativo elettronico mediante il sistema informatizzato di cui all' della decisione n. 1152/2003/CE («sistema informatizzato»).
3. Le autorità competenti dello Stato membro di spedizione effettuano una verifica elettronica dei dati figuranti nella bozza di documento amministrativo elettronico.
Se tali dati non sono validi, lo speditore ne è informato senza indugio.
Se tali dati sono validi, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione attribuiscono al documento un codice unico di riferimento amministrativo e lo comunicano allo speditore.
4. Nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), e all’, paragrafo 2, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione trasmettono senza indugio il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro di destinazione, le quali lo inoltrano al destinatario se questi è un depositario autorizzato o un destinatario registrato.
Se i prodotti sottoposti ad accisa sono destinati ad un depositario autorizzato nello Stato membro di spedizione, le autorità competenti di tale Stato membro inoltrano il documento amministrativo elettronico direttamente al depositario autorizzato.
5. Nel caso di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), della presente direttiva, le autorità competenti dello Stato membro di spedizione inoltrano il documento amministrativo elettronico alle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la dichiarazione di esportazione a norma dell'articolo 161, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 2913/92 («Stato membro di esportazione»), se quest'ultimo Stato membro è diverso da quello di spedizione.
6. Lo speditore fornisce alla persona che accompagna i prodotti sottoposti ad accisa una copia stampata del documento amministrativo elettronico o qualsiasi altro documento commerciale che indichi, in modo chiaramente identificabile, il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento deve poter essere esibito su richiesta alle autorità competenti durante tutta la circolazione in regime di sospensione dall'accisa.
7. Lo speditore può annullare il documento amministrativo elettronico fintantoché la circolazione non ha avuto inizio ai sensi dell', paragrafo 1.
8. Durante la circolazione in regime di sospensione dall'accisa, lo speditore può modificare, mediante il sistema informatizzato, la destinazione per indicare una nuova destinazione, che deve essere una delle destinazioni di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) o iii), o, se del caso, all', paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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