Art. 20
In vigore dal 16 dic 2008
1. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa inizia, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva, nel momento in cui i prodotti sottoposti ad accisa lasciano il deposito fiscale di spedizione e, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera b), all'atto della loro immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92.
2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa si conclude, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punti i), ii) e iv), e lettera b), nel momento in cui il destinatario prende in consegna i prodotti sottoposti ad accisa e, nei casi di cui all', paragrafo 1, lettera a), punto iii), nel momento in cui i prodotti hanno lasciato il territorio della Comunità.
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