Art. 30

In vigore dal 16 dic 2008
Gli Stati membri possono istituire procedure semplificate per la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa che ha luogo interamente nel loro territorio, inclusa la possibilità di derogare all'obbligo di supervisione elettronica di tale circolazione.
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Art. 30 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo