Art. 35
In vigore dal 16 dic 2008
1. Se prodotti sottoposti ad accisa già immessi in consumo in uno Stato membro raggiungono un luogo di destinazione situato nello stesso Stato membro transitando per il territorio di un altro Stato membro, si applicano i seguenti obblighi:
a)
la circolazione ha luogo sotto la scorta del documento di accompagnamento di cui all', paragrafo 1, e segue un itinerario appropriato;
b)
lo speditore presenta, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa, una dichiarazione alle autorità competenti del luogo di partenza;
c)
il destinatario attesta l'avvenuto ricevimento dei prodotti conformemente alle norme stabilite dalle autorità competenti del luogo di destinazione;
d)
lo speditore e il destinatario acconsentono a ogni verifica che permetta alle rispettive autorità competenti di accertarsi che i prodotti siano stati effettivamente ricevuti.
2. Se prodotti sottoposti ad accisa circolano frequentemente e regolarmente alle condizioni di cui al paragrafo 1, gli Stati membri interessati possono, di comune accordo e alle condizioni da essi stabilite, semplificare gli obblighi di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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