Art. 37

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Nei casi previsti all', paragrafo 1, e all', paragrafo 1, nell'eventualità di una distruzione totale o della perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa nel corso del trasporto in uno Stato membro diverso da quello nel quale sono stati immessi in consumo, per una causa inerente alla loro stessa natura, per un caso fortuito o per causa di forza maggiore oppure in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti di tale Stato membro, l'accisa non è esigibile in tale Stato membro. La distruzione totale o la perdita irrimediabile dei prodotti sottoposti ad accisa in questione deve essere comprovata in un modo che sia ritenuto soddisfacente dalle autorità competenti dello Stato membro in cui si è verificata la distruzione totale o la perdita irrimediabile o, quando non è possibile determinare il luogo in cui si è verificata la perdita, nel luogo in cui è stata scoperta. La garanzia fornita a norma dell', paragrafo 2, lettera a), o dell', paragrafo 4, lettera a), è svincolata. 2.   Ogni Stato membro fissa le proprie norme e condizioni per la definizione delle perdite menzionate nel paragrafo 1.
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Art. 37 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo