Art. 40

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Gli Stati membri possono esonerare i piccoli produttori di vino dagli obblighi di cui ai capi III e IV nonché dagli altri obblighi relativi alla circolazione e al controllo. Se questi piccoli produttori effettuano essi stessi operazioni intracomunitarie, ne informano le rispettive autorità e rispettano gli obblighi prescritti dal regolamento (CE) n. 884/2001 della Commissione, del 24 aprile 2001, che stabilisce modalità di applicazione relative ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti vitivinicoli e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo (14). 2.   Se i piccoli produttori di vino sono esonerati dagli obblighi a norma del paragrafo 1, il destinatario, mediante il documento prescritto dal regolamento (CE) n. 884/2001 o mediante un riferimento allo stesso, informa delle consegne di vino ricevute le autorità competenti dello Stato membro di destinazione. 3.   Ai fini del presente articolo, per «piccoli produttori di vino» si intendono i soggetti che producono in media meno di 1 000 hl di vino all'anno.
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Art. 40 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo