Art. 41

In vigore dal 16 dic 2008
Fino al momento dell'adozione da parte del Consiglio di disposizioni comunitarie relative ai rifornimenti per navi e aeromobili, gli Stati membri possono mantenere le loro disposizioni nazionali concernenti le esenzioni ad essi inerenti.
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Art. 41 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo