Art. 46
In vigore dal 16 dic 2008
1. Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri di spedizione possono continuare a consentire che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa sia avviata secondo le formalità di cui all', paragrafo 6, e all' della direttiva 92/12/CEE.
Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottoposti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all', paragrafi 4 e 5, e all' della direttiva 92/12/CEE. L', paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell', paragrafi 1 e 2, della presente direttiva.
Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti.
2. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1o aprile 2010 è effettuata e appurata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE.
La presente direttiva non si applica a tale circolazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2008:118:oj#art-46