Art. 46

In vigore dal 16 dic 2008
1.   Fino al 31 dicembre 2010 gli Stati membri di spedizione possono continuare a consentire che la circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dell'accisa sia avviata secondo le formalità di cui all', paragrafo 6, e all' della direttiva 92/12/CEE. Tali movimenti e il relativo appuramento sono sottoposti alle disposizioni menzionate nel primo comma, nonché all', paragrafi 4 e 5, e all' della direttiva 92/12/CEE. L', paragrafo 4, di detta direttiva si applica relativamente a tutti i garanti designati a norma dell', paragrafi 1 e 2, della presente direttiva. Gli articoli da 21 a 27 della presente direttiva non si applicano ai suddetti movimenti. 2.   La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa avviata anteriormente al 1o aprile 2010 è effettuata e appurata conformemente alle disposizioni della direttiva 92/12/CEE. La presente direttiva non si applica a tale circolazione.
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Art. 46 Direttiva (UE) 2008/118 — Testo vigente | Portale Normativo