Art. 8
In vigore dal 23 ott 2007
1. Per i distretti idrografici o le unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), che ricadono interamente nel loro territorio, gli Stati membri garantiscono che vengano predisposti un unico piano di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico.
2. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), ricadono interamente nel territorio della Comunità, gli Stati membri garantiscono il coordinamento, al fine di predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale. In mancanza di tali piani, gli Stati membri predispongono piani di gestione del rischio di alluvioni che comprendano almeno le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’interno del loro territorio, per quanto possibile coordinati a livello di distretto idrografico internazionale.
3. Qualora i distretti idrografici internazionali o le unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), si estendano oltre i confini comunitari, gli Stati membri si adoperano per predisporre un unico piano internazionale di gestione del rischio di alluvioni o una serie di piani di gestione del rischio di alluvioni coordinati a livello di distretto idrografico internazionale; se ciò non fosse possibile, per le parti del distretto idrografico internazionale che ricadono all’interno del loro territorio si applica il paragrafo 2.
4. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono integrati, se ritenuto opportuno dai paesi che condividono un sottobacino, da piani di gestione del rischio di alluvioni più dettagliati, coordinati a livello di sottobacini internazionali.
5. Se uno Stato membro individua un problema avente un impatto sulla gestione dei rischi di alluvioni delle proprie acque che non riesce a risolvere autonomamente, esso può sottoporlo alla Commissione o ad ogni altro Stato membro interessato avanzando raccomandazioni per trovare una soluzione.
La Commissione dà una risposta alle relazioni e alle raccomandazioni degli Stati membri entro un termine di sei mesi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:60:oj#art-8