Art. 13

In vigore dal 23 ott 2007
1.   Gli Stati membri possono decidere di non svolgere la valutazione preliminare del rischio di cui all’ per i bacini idrografici, i sottobacini o le zone costiere se hanno: a) già effettuato una valutazione del rischio che li porta alla conclusione, prima del 22 dicembre 2010, che esista un potenziale rischio significativo di alluvioni o che si possa ritenere probabile che questo si generi, dando luogo all’individuazione della zona tra quelle di cui all’, paragrafo 1; oppure b) deciso, prima del 22 dicembre 2010, di elaborare mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni e di stabilire piani di gestione del rischio di alluvioni conformemente alle pertinenti disposizioni della presente direttiva. 2.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni completate prima del 22 dicembre 2010, se tali mappe forniscono un livello di informazioni equivalente ai requisiti dell’. 3.   Gli Stati membri possono decidere di avvalersi di piani di gestione del rischio di alluvioni completati prima del 22 dicembre 2010, purché il contenuto di tali piani sia equivalente ai requisiti prescritti all’. 4.   I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatto salvo l’.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:60:oj#art-13

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo