Art. 5

In vigore dal 23 ott 2007
1.   In base alla valutazione preliminare del rischio di alluvioni di cui all’, gli Stati membri individuano per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio le zone per le quali essi stabiliscono che esiste un rischio potenziale significativo di alluvioni o si possa ritenere probabile che questo si generi. 2.   L’individuazione di cui al paragrafo 1 di una zona nell’ambito di un distretto idrografico internazionale o di un’unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), condivisa con un altro Stato membro viene coordinata tra gli Stati membri interessati.
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