Art. 4

In vigore dal 23 ott 2007
1.   Gli Stati membri svolgono, per ciascun distretto idrografico o unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), o parte di un distretto idrografico internazionale situato sul loro territorio, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni a norma del paragrafo 2 del presente articolo. 2.   Sulla base delle informazioni disponibili o di quelle facili da ottenere, quali i dati registrati e gli studi sugli sviluppi a lungo termine, tra cui in particolare le conseguenze del cambiamento climatico sul verificarsi delle alluvioni, una valutazione preliminare del rischio di alluvioni è effettuata per fornire una valutazione dei rischi potenziali. Essa comprende almeno i seguenti elementi: a) mappe in scala appropriata del distretto idrografico comprendenti i confini dei bacini idrografici, dei sottobacini e, laddove esistono, delle zone costiere, dalle quali risulti la topografia e l’utilizzo del territorio; b) descrizione delle alluvioni avvenute in passato, che hanno avuto notevoli conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche che con elevata probabilità possono ancora verificarsi in futuro in maniera simile, compresa la portata dell’inondazione e le vie di deflusso delle acque e una valutazione delle conseguenze negative che hanno avuto; c) descrizione delle alluvioni significative avvenute in passato, qualora si ipotizzi che, in futuro, da eventi dello stesso tipo possano derivare notevoli conseguenze negative; e, in funzione delle esigenze specifiche degli Stati membri, comprende: d) una valutazione delle potenziali conseguenze negative di future alluvioni per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche, tenuto conto per quanto possibile di elementi quali la topografia, la posizione dei corsi d’acqua e le loro caratteristiche idrologiche e geomorfologiche generali, tra cui il ruolo delle pianure alluvionali come aree naturali di ritenzione delle acque, l’efficacia delle infrastrutture artificiali esistenti per la protezione dalle alluvioni, la posizione delle zone popolate e delle zone in cui insistono attività economiche e gli sviluppi a lungo termine compresi gli impatti dei cambiamenti climatici sul verificarsi delle alluvioni. 3.   Nel caso dei distretti idrografici internazionali o delle unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), condivisi con altri Stati membri, gli Stati membri garantiscono che lo scambio delle pertinenti informazioni avvenga tra le autorità competenti interessate. 4.   Gli Stati membri completano la valutazione preliminare del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2011.
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