Art. 6
In vigore dal 23 ott 2007
1. Gli Stati membri predispongono, a livello di distretto idrografico o unità di gestione di cui all’, paragrafo 2, lettera b), mappe della pericolosità da alluvione e mappe del rischio di alluvioni, nella scala più appropriata per le zone individuate nell’, paragrafo 1.
2. L’elaborazione di mappe della pericolosità e mappe del rischio di alluvioni per le zone di cui all’ condivise con altri Stati membri è preceduta da uno scambio di informazioni preliminare tra gli Stati membri interessati.
3. Le mappe della pericolosità da alluvione contengono la perimetrazione delle aree geografiche che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari:
a)
scarsa probabilità di alluvioni o scenari di eventi estremi;
b)
media probabilità di alluvioni (tempo di ritorno probabile ≥ cento anni);
c)
elevata probabilità di alluvioni, se opportuno.
4. Per ciascuno degli scenari di cui al paragrafo 3 è necessario indicare i seguenti elementi:
a)
portata della piena;
b)
profondità delle acque o, se del caso, livello delle acque;
c)
se opportuno, velocità del flusso o flusso d’acqua considerato.
5. Le mappe del rischio di alluvioni indicano le potenziali conseguenze negative derivanti dalle alluvioni nell’ambito degli scenari di cui al paragrafo 3 ed espresse in termini di:
a)
numero indicativo degli abitanti potenzialmente interessati;
b)
tipo di attività economiche insistenti sull’area potenzialmente interessata;
c)
impianti di cui all’allegato I della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento (9), che potrebbero provocare inquinamento accidentale in caso di alluvione e aree protette potenzialmente interessate, individuate nell’allegato IV, paragrafo 1, punti i), iii) e v) della direttiva 2000/60/CE;
d)
altre informazioni considerate utili dagli Stati membri, come l’indicazione delle aree in cui possono verificarsi alluvioni con elevato volume di sedimenti trasportati e colate detritiche e informazioni su altre notevoli fonti di inquinamento.
6. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone costiere in cui esiste un adeguato livello di protezione, l’elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).
7. Gli Stati membri possono decidere che, per le zone in cui le inondazioni sono causate dalle acque sotterranee, l’elaborazione di mappe della pericolosità da alluvione si limiti allo scenario di cui al paragrafo 3, lettera a).
8. Gli Stati membri provvedono a ultimare le mappe della pericolosità da alluvione e quelle del rischio di alluvioni entro il 22 dicembre 2013.
Storico versioni
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