Art. 11

In vigore dal 23 ott 2007
1.   La Commissione può adottare, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2, formati tecnici per l’elaborazione e la trasmissione dei dati, compresi i dati statistici e cartografici destinati alla Commissione. I formati tecnici dovrebbero essere adottati almeno due anni prima delle date indicate rispettivamente nell’, paragrafo 4, nell’, paragrafo 8, e nell’, paragrafo 5, tenendo conto delle attuali norme nonché dei formati elaborati negli atti comunitari pertinenti. 2.   La Commissione, tenendo conto delle scadenze fissate per il riesame e l’aggiornamento, può adeguare l’allegato al progresso scientifico e tecnico. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
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