Art. 3

Definizioni

In vigore dal 23 ott 2007
Definizioni Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) «autorità competente»: l’autorità preposta alla sicurezza di cui all’ della direttiva 2004/49/CE; b) «macchinista»: una persona capace e autorizzata a condurre in modo autonomo, responsabile e sicuro i treni, inclusi i locomotori, i locomotori di manovra, i treni adibiti a lavori, i veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e i treni per il trasporto di passeggeri e di merci per ferrovia; c) «altri membri del personale viaggiante addetto a mansioni essenziali ai fini della sicurezza»: gli agenti a bordo del treno che, pur non essendo macchinisti, concorrono a garantire la sicurezza del treno, dei passeggeri e delle merci trasportate; d) «sistema ferroviario»: il sistema costituito dalle infrastrutture ferroviarie, che comprende le linee e gli impianti fissi del sistema ferroviario e il materiale rotabile di qualsiasi categoria e origine che percorre dette infrastrutture, come definito nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; e) «gestore dell'infrastruttura»: qualsiasi organismo o impresa responsabile, in particolare, della costruzione e della manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, o di una sua parte, quale definita dall’ della direttiva 91/440/CEE, che può comprendere, tra l’altro, la gestione dei sistemi di controllo e di sicurezza dell’infrastruttura. I compiti del gestore dell’infrastruttura riguardanti una rete, o parte di una rete, possono essere assegnati ad organismi o imprese diversi; f) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa ferroviaria, quale definita dalla direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (14), e qualsiasi altra impresa pubblica o privata la cui attività consista nella prestazione di servizi di trasporto di merci e/o passeggeri per ferrovia e che assicura obbligatoriamente la trazione. Sono comprese in tale definizione anche le imprese che forniscono la sola trazione; g) «specifiche tecniche di interoperabilità» (STI): le specifiche di cui è oggetto ciascun sottosistema o parte di un sottosistema, al fine di soddisfare i requisiti essenziali e garantire l’interoperabilità dei sistemi ferroviari transeuropei convenzionali e ad alta velocità, quali definiti nelle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE; h) «Agenzia»: l’Agenzia ferroviaria europea istituita dal regolamento (CE) n. 881/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), del 29 aprile 2004; i) «certificato di sicurezza»: il certificato rilasciato a un’impresa ferroviaria da un’autorità competente, a norma dell’ della direttiva 2004/49/CE; j) «certificato»: il certificato complementare armonizzato che indica l’infrastruttura sulla quale il titolare è autorizzato a condurre, nonché il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre; k) «autorizzazione di sicurezza»: l’autorizzazione rilasciata a un gestore dell’infrastruttura da un’autorità competente, a norma dell’ della direttiva 2004/49/CE; l) «centro di formazione»: un organismo accreditato o riconosciuto dall’autorità competente per impartire i corsi di formazione.
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