Art. 4
Modello comunitario di certificazione
In vigore dal 23 ott 2007
Modello comunitario di certificazione
1. Ciascun macchinista ha l’idoneità e le qualifiche necessarie per assicurare la condotta di treni e possiede la documentazione seguente:
a)
una licenza che attesti che il macchinista soddisfa le condizioni minime per quanto riguarda i requisiti medici, la formazione scolastica di base e la competenza professionale generale. La licenza identifica il macchinista e l’autorità che rilascia la licenza e ne stabilisce la durata di validità. La licenza rispetta le prescrizioni di cui all’allegato I finché sarà adottato il modello comunitario di certificazione previsto dal paragrafo 4;
b)
uno o più certificati che indicano le infrastrutture sulle quali il titolare è autorizzato a condurre e che specificano il materiale rotabile che il titolare è autorizzato a condurre. Ciascun certificato rispetta le prescrizioni di cui all’allegato I.
2. Tuttavia l’obbligo di essere in possesso di un certificato per una parte specifica dell’infrastruttura non si applica nei casi eccezionali elencati in appresso, purché un altro macchinista in possesso del certificato valido richiesto per le infrastrutture in questione sieda vicino al macchinista durante la condotta:
a)
quando la perturbazione del servizio ferroviario richiede la deviazione dei treni o la manutenzione dei binari, in base a quanto specificato dal gestore dell’infrastruttura;
b)
per servizi eccezionali una tantum in cui vengono utilizzati treni storici;
c)
per servizi eccezionali una tantum di trasporto merci, previo assenso del gestore dell’infrastruttura;
d)
per la fornitura o dimostrazione di un nuovo treno o locomotore;
e)
a scopo di formazione o esame dei macchinisti.
La decisione di valersi di questa possibilità spetta all’impresa ferroviaria e non può essere imposta dal gestore dell’infrastruttura o dall’autorità competente.
Ogniqualvolta si fa ricorso a un macchinista aggiuntivo come sopra indicato, il gestore dell’infrastruttura ne è informato.
3. Il certificato autorizza la condotta in una o più delle seguenti categorie:
a)
categoria A: locomotori di manovra, treni adibiti a lavori, veicoli ferroviari adibiti alla manutenzione e qualsiasi altro locomotore quando è utilizzato per la manovra;
b)
categoria B: trasporto di persone e/o di merci.
Un certificato può contenere un’autorizzazione per tutte le categorie, che riguardi tutti i codici di cui al paragrafo 4.
4. Entro il 4 dicembre 2008 la Commissione adotta, in base a un progetto elaborato dall’Agenzia, un modello comunitario per la licenza, il certificato e la copia autenticata del certificato e ne determina le caratteristiche fisiche, tenendo conto delle misure antifalsificazione. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3.
Entro il 4 dicembre 2008 la Commissione adotta le misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, che riguardano i codici comunitari per i vari tipi delle categorie A e B di cui al paragrafo 3 del presente articolo, secondo la procedura di cui all’, paragrafo 3, in base a una raccomandazione dell’Agenzia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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