Art. 2

Ambito d’applicazione

In vigore dal 23 ott 2007
Ambito d’applicazione 1.   La presente direttiva si applica ai macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità per conto di un’impresa ferroviaria soggetta all’obbligo del certificato di sicurezza o di un gestore dell’infrastruttura soggetto all’obbligo dell’autorizzazione di sicurezza. 2.   Gli Stati membri non vietano ai treni merci, in base a disposizioni nazionali riguardanti gli altri agenti che operano a bordo di treni merci, di attraversare le frontiere o effettuare trasporti interni nel loro territorio. 3.   Senza pregiudizio delle disposizioni di cui all’, gli Stati membri possono escludere dalle misure che adottano in esecuzione della presente direttiva i macchinisti operanti esclusivamente su: a) metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia; b) reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani; c) infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci; d) sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
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