Art. 2
Ambito d’applicazione
In vigore dal 23 ott 2007
Ambito d’applicazione
1. La presente direttiva si applica ai macchinisti addetti alla condotta dei locomotori e dei treni nel sistema ferroviario della Comunità per conto di un’impresa ferroviaria soggetta all’obbligo del certificato di sicurezza o di un gestore dell’infrastruttura soggetto all’obbligo dell’autorizzazione di sicurezza.
2. Gli Stati membri non vietano ai treni merci, in base a disposizioni nazionali riguardanti gli altri agenti che operano a bordo di treni merci, di attraversare le frontiere o effettuare trasporti interni nel loro territorio.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni di cui all’, gli Stati membri possono escludere dalle misure che adottano in esecuzione della presente direttiva i macchinisti operanti esclusivamente su:
a)
metropolitane, tram e altri sistemi di trasporto leggero su rotaia;
b)
reti che sono funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario e adibite unicamente a servizi passeggeri e merci locali, urbani o suburbani;
c)
infrastrutture ferroviarie private utilizzate esclusivamente dai proprietari delle stesse per le loro operazioni di trasporto di merci;
d)
sezioni di binario che sono chiuse al traffico normale a fini di manutenzione, rinnovo o ammodernamento del sistema ferroviario.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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