Art. 11
Requisiti di base
In vigore dal 23 ott 2007
Requisiti di base
1. Il richiedente ha completato con successo almeno nove anni di istruzione (primaria e secondaria) e ha completato con esito positivo una formazione di base equivalente al livello 3 di cui alla decisione 85/368/CEE del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativa alla corrispondenza delle qualifiche di formazione professionale tra gli Stati membri delle Comunità europee (16).
2. Il richiedente comprova la propria idoneità fisica superando un esame medico condotto da un medico accreditato o riconosciuto conformemente all’, o svolto sotto la supervisione dello stesso, in funzione della decisione dello Stato membro. Tale esame comprende, come minimo, i criteri indicati nell’allegato II, punti 1.1, 1.2, 1.3 e 2.1.
3. Il richiedente dimostra la propria idoneità psicologica per l’esercizio della professione superando un esame condotto da uno psicologo o da un medico accreditato o riconosciuto conformemente all’ o svolto sotto la supervisione dello stesso in funzione della decisione dello Stato membro. Tale esame comprende, come minimo, i criteri indicati nell’allegato II, punto 2.2.
4. Il richiedente ha dimostrato le proprie competenze professionali generali superando un esame riguardante, come minimo, le materie generali indicate nell’allegato IV.
Storico versioni
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