Art. 20

Accreditamento e riconoscimento

In vigore dal 23 ott 2007
Accreditamento e riconoscimento 1.   Persone o organismi accreditati in forza della presente direttiva sono accreditati da un organismo di accreditamento designato dallo Stato membro interessato. La procedura di accreditamento si fonda su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità, quali le pertinenti norme europee della serie EN 45 000, nonché sulla valutazione di un fascicolo presentato dal candidato che comprovi il possesso delle competenze prescritte nel settore interessato. 2.   In alternativa all’accreditamento previsto dal paragrafo 1, uno Stato membro può prevedere che le persone o gli organismi riconosciuti in forza della presente direttiva siano riconosciuti dall’autorità competente o da un organismo designato dallo Stato membro interessato. Il riconoscimento si basa su criteri di indipendenza, competenza e imparzialità; tuttavia, qualora la competenza specifica richiesta sia estremamente rara, è consentita una deroga alla presente disposizione, previo parere favorevole della Commissione formulato conformemente alla procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. Il criterio dell’indipendenza non si applica nei casi della formazione di cui all’, paragrafi 5 e 6. 3.   L’autorità competente assicura la pubblicazione e l’aggiornamento di un registro delle persone e degli organismi che sono stati accreditati o riconosciuti in forza della presente direttiva.
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Accreditamento e riconoscimento (Art. 20 Direttiva (UE) 2007/59) — Testo vigente | Portale Normativo