Art. 19

Compiti dell’autorità competente

In vigore dal 23 ott 2007
Compiti dell’autorità competente 1.   L’autorità competente svolge i seguenti compiti in modo trasparente e non discriminatorio: a) rilascia e aggiorna le licenze e rilascia i duplicati conformemente agli ; b) effettua esami e/o controlli periodici conformemente all’, paragrafo 1; c) sospende e ritira le licenze e informa l’organo emittente delle richieste di sospensione motivata dei certificati conformemente all’; d) se così stabilito dallo Stato membro, riconosce le persone o gli organismi conformemente agli ; e) assicura che sia pubblicato e aggiornato un registro di persone e organismi accreditati o riconosciuti, conformemente all’; f) tiene e aggiorna un registro delle licenze conformemente all’, paragrafo 1, e all’, paragrafo 1; g) effettua il monitoraggio dell’iter di certificazione dei macchinisti conformemente all’; h) effettua i controlli conformemente all’; i) stabilisce criteri nazionali per gli esaminatori come previsto dall’, paragrafo 5. L’autorità competente risponde rapidamente alle domande di informazioni e, durante la preparazione delle licenze, inoltra senza indugio le domande di informazioni complementari. 2.   L’autorità competente non può delegare a terzi i compiti di cui al paragrafo 1, lettere c), g) e i). 3.   Ogni delega di compiti è trasparente e non discriminatoria, e non provoca conflitto di interessi. 4.   Quando l’autorità competente delega o appalta ad un’impresa ferroviaria i compiti di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), è soddisfatta almeno una delle due condizioni seguenti: a) l’impresa ferroviaria rilascia licenze solo ai propri macchinisti; b) l’impresa ferroviaria non gode dell’esclusiva, sul territorio interessato, di nessuno dei compiti delegati o appaltati. 5.   Se l’autorità competente delega o appalta determinati compiti a terzi, i rappresentanti autorizzati o i contraenti hanno l’obbligo di rispettare, nell’esecuzione di tali compiti, gli obblighi che la presente direttiva pone a carico delle autorità competenti. 6.   Se l’autorità competente delega o appalta determinati compiti a terzi, predispone un sistema volto a controllare come tali compiti sono stati eseguiti e ad assicurare l’osservanza delle disposizioni dei paragrafi 2, 4 e 5.
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