Art. 22

Registri e scambio di dati

In vigore dal 23 ott 2007
Registri e scambio di dati 1.   Le autorità competenti: a) tengono un registro di tutte le licenze rilasciate, aggiornate, rinnovate, modificate, scadute, sospese, ritirate o dichiarate smarrite, rubate o distrutte. Il registro contiene i dati prescritti dall’allegato I, punto 4, relativi a ciascuna licenza che possono essere ricavati mediante il numero nazionale assegnato a ciascun macchinista. Il registro è aggiornato regolarmente; b) forniscono, su richiesta motivata, informazioni sullo status delle licenze suddette alle autorità competenti degli altri Stati membri, all’Agenzia e ai datori di lavoro dei macchinisti. 2.   Le imprese ferroviarie e i gestori delle infrastrutture: a) tengono o assicurano che sia tenuto un registro di tutti i certificati rilasciati, aggiornati, rinnovati, modificati, scaduti, sospesi, revocati o dichiarati smarriti, rubati o distrutti. Il registro contiene i dati prescritti dall’allegato I, punto 4, relativi a ciascun certificato, nonché i dati relativi alle verifiche periodiche di cui all’. Il registro è aggiornato regolarmente; b) cooperano con l’autorità competente dello Stato membro nel quale sono stabiliti per procedere allo scambio di informazioni con l’autorità competente e consentirle l’accesso ai dati necessari; c) forniscono informazioni sul contenuto di tali certificati alle autorità competenti degli altri Stati membri su domanda di queste ultime, quando ciò è necessario come conseguenza delle loro attività transnazionali. 3.   I macchinisti hanno accesso ai propri dati conservati nel registro delle autorità competenti e in quello delle imprese ferroviarie e ne ottengono copia su richiesta. 4.   Le autorità competenti cooperano con l’Agenzia allo scopo di garantire l’interoperabilità dei registri di cui ai paragrafi 1 e 2. A tal fine, la Commissione adotta entro il 4 dicembre 2008, in base ad un progetto elaborato dall’Agenzia, i parametri fondamentali cui i registri da istituire devono conformarsi, quali i dati da registrare, il loro formato e il protocollo per lo scambio dei dati, i diritti di accesso, la durata di conservazione dei dati, le procedure da seguire nei casi di fallimento. Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. 5.   Le autorità competenti, i gestori dell’infrastruttura e le imprese ferroviarie si accertano che i registri da essi istituiti a norma dei paragrafi 1 e 2 e le modalità di utilizzo di tali registri rispettino le disposizioni della direttiva 95/46/CE. 6.   L’Agenzia si assicura che il sistema istituito a norma del paragrafo 2, lettere a) e b), sia conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.
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