Art. 16
Verifiche periodiche
In vigore dal 23 ott 2007
Verifiche periodiche
1. Affinché la licenza conservi la sua validità, il titolare supera gli esami e/o i controlli periodici relativi alle condizioni di idoneità di cui all’, paragrafi 2 e 3. Riguardo ai requisiti medici sono osservate le periodicità minime in conformità delle disposizioni dell’allegato II, punto 3.1. Questi controlli medici sono svolti da medici accreditati o riconosciuti in conformità dell’ o sotto la loro supervisione. Per quanto riguarda le conoscenze professionali generali si applicano le disposizioni dell’, paragrafo 8.
Al momento del rinnovo di una licenza l’autorità competente verifica nel registro di cui all’, paragrafo 1, lettera a), che il macchinista soddisfacesse i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo.
2. Affinché il certificato conservi la sua validità, il suo titolare è sottoposto agli esami e/o ai controlli periodici relativi alle condizioni di idoneità di cui agli . La frequenza di tali esami e/o controlli è fissata dall’impresa ferroviaria o dal gestore dell’infrastruttura di cui il macchinista è dipendente o presso cui è sotto contratto in base al proprio sistema di gestione della sicurezza e rispetta le periodicità minime riportate dall’allegato VII.
Per ciascuno di questi controlli l’organo emittente conferma, mediante annotazione riportata nel certificato e nel registro di cui all’, paragrafo 2, lettera a), che il macchinista soddisfa i requisiti di cui al primo comma del presente paragrafo.
3. In caso di mancata verifica periodica o di esito negativo, si applica la procedura di cui all’.
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