Art. 14
Conseguimento di una licenza
In vigore dal 23 ott 2007
Conseguimento di una licenza
1. L’autorità competente pubblica la procedura da seguire per ottenere una licenza.
2. Ogni domanda di licenza deve essere depositata presso l’autorità competente a cura dell’aspirante macchinista o di qualsiasi entità a suo nome.
3. Le domande presentate all’autorità competente possono riguardare il rilascio di una nuova licenza, un aggiornamento dei dati della licenza, un rinnovo o un duplicato.
4. L’autorità competente rilascia la licenza quanto prima e comunque entro un mese dal ricevimento di tutti i documenti necessari.
5. La licenza è valida per dieci anni, fatto salvo l’, paragrafo 1.
6. La licenza è rilasciata in un’unica copia originale. In caso di richiesta di un duplicato, è vietato il rilascio di qualsiasi duplicato della licenza da parte di organismi diversi dall’autorità competente.
Storico versioni
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