Art. 17
Cessazione dall’impiego
In vigore dal 23 ott 2007
Cessazione dall’impiego
Quando un macchinista cessa di lavorare per un’impresa ferroviaria o un gestore dell’infrastruttura, questi ne informano immediatamente l’autorità competente.
La licenza conserva la sua validità finché sono soddisfatte le condizioni di cui all’, paragrafo 1.
Il certificato perde la sua validità quando il macchinista cessa di essere impiegato come tale. Tuttavia il macchinista riceve una copia autenticata del certificato e di tutti i documenti che comprovano la sua formazione, le sue qualifiche, la sua esperienza e le sue competenze professionali. Nel rilasciare un certificato a un macchinista, la sua nuova impresa ferroviaria o il suo nuovo gestore dell’infrastruttura tiene conto di tali documenti.
Storico versioni
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