Art. 29

Controlli effettuati dall’autorità competente

In vigore dal 23 ott 2007
Controlli effettuati dall’autorità competente 1.   L’autorità competente può verificare in qualsiasi momento, a bordo dei treni che circolano nel territorio di sua competenza, che il macchinista sia munito dei documenti rilasciati a norma della presente direttiva. 2.   Nonostante le verifiche di cui al paragrafo 1, in caso di negligenze commesse sul luogo di lavoro l’autorità competente può verificare se il macchinista in questione soddisfa i requisiti di cui all’. 3.   L’autorità competente può procedere ad indagini riguardanti l’ottemperanza alla presente direttiva da parte dei macchinisti, delle imprese ferroviarie, dei gestori delle infrastrutture, degli esaminatori e dei centri di formazione che esercitano la loro attività nel territorio di sua competenza. 4.   Qualora l’autorità competente constati che un macchinista non soddisfa più uno o più dei requisiti prescritti adotta le seguenti misure: a) se si tratta di una licenza rilasciata dall’autorità competente, l’autorità competente sospende la licenza. La sospensione è provvisoria o definitiva in funzione della gravità del rischio creatosi per la sicurezza ferroviaria. Essa notifica immediatamente la propria decisione, motivandola, al macchinista interessato e al suo datore di lavoro, senza pregiudizio del diritto di revisione di cui all’. L’autorità competente indica la procedura da seguire per il ripristino della licenza; b) se si tratta di una licenza rilasciata dall’autorità competente di un altro Stato membro, l’autorità competente si rivolge all’autorità dell’altro Stato membro e presenta una richiesta motivata ai fini di un controllo complementare o della sospensione della licenza. L’autorità competente richiedente informa la Commissione e le altre autorità competenti della sua richiesta. L’autorità che ha rilasciato la licenza in questione esamina la domanda entro quattro settimane e comunica la propria decisione all’altra autorità. L’autorità che ha rilasciato la licenza informa altresì la Commissione e le altre autorità competenti della decisione. Qualsiasi autorità competente può vietare ai macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della notifica della decisione dell’autorità che ha rilasciato la licenza; c) se si tratta di un certificato, l’autorità competente si rivolge all’organismo emittente e chiede un controllo complementare o la sospensione del certificato. Il suddetto organo prende le misure appropriate e riferisce all’autorità competente entro quattro settimane. L’autorità competente può vietare ai macchinisti di operare nella sua giurisdizione in attesa della relazione dell’organismo emittente e informa la Commissione e le altre autorità competenti al riguardo. Se l’autorità competente ritiene comunque che un determinato macchinista costituisca un rischio grave per la sicurezza delle ferrovie, prende immediatamente le misure necessarie, quali la richiesta al gestore dell’infrastruttura di fermare il treno e di vietare al macchinista di operare nel suo territorio per tutto il tempo necessario. Essa informa la Commissione e le altre autorità competenti di tale decisione. In tutti i casi l’autorità competente o l’organismo a tal fine designato aggiorna il registro di cui all’. 5.   Se un’autorità competente ritiene che una decisione assunta da un’autorità competente di un altro Stato membro in conformità del paragrafo 4 non soddisfi i criteri pertinenti, la Commissione è investita del caso ed esprime il suo parere nel termine di tre mesi. Se necessario, allo Stato membro interessato sono proposti interventi correttivi. In caso di disaccordo o di controversia, la questione è deferita al comitato di cui all’, paragrafo 1, e la Commissione prende le misure necessarie secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2. Uno Stato membro può mantenere il divieto, per il macchinista, di operare nel suo territorio in conformità del paragrafo 4 finché la questione non sarà risolta in conformità del presente paragrafo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2007:59:oj#art-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo