Art. 30
Sanzioni
In vigore dal 23 ott 2007
Sanzioni
Senza pregiudizio di tutte le altre sanzioni o procedure stabilite dalla presente direttiva, gli Stati membri determinano il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate in applicazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per assicurarne l’attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate, non discriminatorie e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione anteriormente alla data indicata all’, paragrafo 1, primo comma, e notificano senza indugio ogni loro successiva modifica.
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