Art. 10

In vigore dal 14 mar 2007
1.   Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni, inclusi i dati, i codici e le classificazioni tecniche, necessari per garantire la conformità alle disposizioni di esecuzione di cui all’, paragrafo 1, siano messe a disposizione delle autorità pubbliche o dei terzi a condizioni che non ne limitino l’uso a tal fine. 2.   Per garantire la coerenza dei dati territoriali relativi a un elemento geografico situato in una località che attraversa la frontiera tra due o più Stati membri, gli Stati membri decidono consensualmente, ove opportuno, la rappresentazione e la posizione di tali elementi comuni.
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