Art. 12
In vigore dal 14 mar 2007
Gli Stati membri garantiscono che le autorità pubbliche dispongano della possibilità tecnica per collegare i rispettivi set di dati territoriali e servizi ad essi relativi alla rete di cui all', paragrafo 1. Tale servizio sarà inoltre reso disponibile, su richiesta, ai terzi i cui set di dati territoriali e servizi ad essi relativi siano conformi alle disposizioni di esecuzione che definiscono, in particolare, gli obblighi in materia di metadati, servizi di rete e interoperabilità.
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