Art. 17
In vigore dal 14 mar 2007
1. Ciascuno Stato membro adotta misure per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi tra le proprie autorità pubbliche di cui all', paragrafo 9, lettere a) e b). Le misure in questione consentono a tali autorità pubbliche di accedere ai set di dati territoriali e ai servizi ad essi relativi e di scambiare e utilizzare tali dati e servizi ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull’ambiente.
2. Le misure di cui al paragrafo 1 precludono ogni limitazione che potrebbe determinare ostacoli pratici, al punto di utilizzo, alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi.
3. Gli Stati membri possono concedere ad autorità pubbliche che forniscono set di dati territoriali e servizi ad essi relativi di sottoporli a licenza e/o di richiederne il pagamento alle autorità pubbliche o alle istituzioni ed agli organismi della Comunità che utilizzano tali dati e servizi. Qualsiasi tariffa e licenza deve essere pienamente compatibile con lo scopo generale di facilitare la condivisione di set di dati territoriali e di servizi ad essi relativi tra le autorità pubbliche. Quando sono applicate tariffe, queste devono essere mantenute al livello minimo richiesto per garantire la necessaria qualità e fornitura dei set di dati territoriali e servizi ad essi relativi insieme ad un ragionevole ammortamento dell'investimento, rispettando, dove applicabile, le esigenze di autofinanziamento delle autorità pubbliche che forniscono i set di dati territoriali e servizi ad essi relativi. I set di dati territoriali e servizi ad essi relativi forniti dagli Stati membri alle istituzioni e agli organismi comunitari al fine di -adempiere agli obblighi di informazione in virtù della legislazione comunitaria in materia ambientale non sono soggetti ad alcuna tariffa.
4. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili per le autorità pubbliche di cui all', paragrafo 9, lettere a) e b), degli altri Stati membri e per le istituzioni e organismi della Comunità, ai fini delle funzioni pubbliche che possono avere ripercussioni sull’ambiente.
5. I dispositivi relativi alla condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono disponibili, su base reciproca ed equivalente, per gli organismi istituiti da accordi internazionali di cui la Comunità e gli Stati membri sono parte, ai fini dello svolgimento di funzioni che possono avere ripercussioni sull’ambiente.
6. Allorché i dispositivi per la condivisione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono resi disponibili conformemente ai paragrafi 4 e 5, tali dispositivi possono essere soggetti a requisiti in virtù della normativa nazionale che ne condizionino l'utilizzo.
7. In deroga al presente articolo gli Stati membri possono limitare la condivisione ove questa comprometta il corso della giustizia, la pubblica sicurezza, la difesa nazionale o le relazioni internazionali.
8. Gli Stati membri forniscono alle istituzioni ed organismi comunitari l'accesso ai set di dati territoriali e servizi ad essi relativi conformemente a condizioni armonizzate. Le disposizioni di esecuzione che disciplinano le suddette condizioni, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 3. Tali disposizioni di esecuzione rispettano pienamente i principi di cui ai paragrafi da 1 a 3.
Storico versioni
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