Art. 21

In vigore dal 14 mar 2007
1.   Gli Stati membri controllano la realizzazione e l’utilizzo delle proprie infrastrutture per dati territoriali. Essi mettono i risultati di tale controllo a disposizione della Commissione e del pubblico in via permanente. 2.   Entro il 15 maggio 2010 gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione comprendente una breve descrizione: a) di come sono coordinati i fornitori pubblici di set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, gli utilizzatori di tali set di dati e servizi, gli organismi di intermediazione, e delle relazioni con i terzi e dell’organizzazione della garanzia di qualità; b) del contributo delle autorità pubbliche o dei terzi al funzionamento e al coordinamento dell’infrastruttura per l’informazione territoriale; c) delle informazioni riguardanti l’utilizzo dell’infrastruttura per l’informazione territoriale; d) degli accordi di condivisione dei dati stipulati tra autorità pubbliche; e) dei costi e dei benefici connessi all’attuazione della presente direttiva. 3.   Gli Stati membri inviano alla Commissione una relazione contenente informazioni aggiornate in merito ai punti di cui al paragrafo 2 ogni tre anni, iniziando, al più tardi, il 15 maggio 2013. 4.   Sono adottate disposizioni particolareggiate di esecuzione del presente articolo, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’, paragrafo 2.
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