Art. 7
In vigore dal 14 mar 2007
1. Le disposizioni di esecuzione che stabiliscono modalità tecniche per l'interoperabilità e, se fattibile, l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva integrandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all', paragrafo 3. Nell'elaborare le disposizioni di esecuzione si tiene conto delle pertinenti esigenze degli utilizzatori, delle iniziative esistenti e delle norme internazionali per l'armonizzazione dei set di dati territoriali, nonché della fattibilità e di considerazioni relative a costi/benefici. Qualora organizzazioni istituite in virtù del diritto internazionale abbiano adottato norme pertinenti volte a garantire l'interoperabilità o l'armonizzazione dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi, tali norme sono integrate e i mezzi tecnici esistenti sono menzionati, se opportuno, nelle disposizioni di esecuzione di cui al presente paragrafo.
2. Come base per l'elaborazione delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, la Commissione effettua analisi per garantirne la fattibilità e proporzionalità in termini di probabili costi e benefici e rende partecipe dei risultati di tali analisi il comitato di cui all', paragrafo 1. Gli Stati membri forniscono alla Commissione, su richiesta, le informazioni necessarie al fine di effettuare tale analisi.
3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i set di dati territoriali raccolti ex novo e rielaborati in maniera estensiva e i corrispondenti servizi relativi ai dati territoriali siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 entro due anni dalla loro adozione e che gli altri set di dati territoriali e servizi ad essi relativi ancora in uso siano resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione entro sette anni dalla loro adozione. I set di dati territoriali devono essere resi disponibili secondo le disposizioni di esecuzione mediante un adeguamento dei set di dati territoriali esistenti o attraverso i servizi di conversione di cui all', paragrafo 1, lettera d).
4. Le disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1 riguardano la definizione e la classificazione di oggetti territoriali attinenti ai set di dati territoriali connessi alle categorie tematiche di cui agli allegati I, II e III e alle modalità di georeferenziazione dei dati territoriali in questione.
5. Ai rappresentanti degli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale così come alle altre persone fisiche o giuridiche interessate ai dati territoriali in virtù della funzione che svolgono nell'infrastruttura per l'informazione territoriale, compresi gli utilizzatori, i produttori, i fornitori di servizi a valore aggiunto, o qualsiasi organismo di coordinamento è data la possibilità di partecipare alle discussioni preparatorie sul contenuto delle disposizioni di esecuzione di cui al paragrafo 1, prima dell'esame da parte del comitato di cui all', paragrafo 1.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2007:2:oj#art-7