Art. 6

In vigore dal 14 mar 2007
Gli Stati membri creano i metadati di cui all’ in base al seguente calendario: a) entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I e II; b) entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III.
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