Art. 6
In vigore dal 14 mar 2007
Gli Stati membri creano i metadati di cui all’ in base al seguente calendario:
a)
entro 2 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate negli allegati I e II;
b)
entro 5 anni dalla data di adozione delle disposizioni di esecuzione secondo la procedura di cui all', paragrafo 4, per i set di dati territoriali corrispondenti alle categorie tematiche elencate nell'allegato III.
Storico versioni
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